«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 92/57/CEE – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – Art. 3 – Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute»
La Corte europea afferma che “un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per un cantiere in cui sono presenti più imprese, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.”
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Con questa sentenza è stato posto un punto fermo in materia di nomina dei coordinatori in materia di sicurezza CSE e CSP dichiarando illegittima l'esenzione dall'obbligo di nomina degli stessi nel caso di cantieri non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese.
Con questo è stata posto fuori legge l'articolo 90 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2009, perché consente di derogare allo specifico obbligo di nomina dei coordinatori incombente al committente o al responsabile dei lavori. Naturalmente stiamo parlando di una disposizione europea che dovrà poi essere adottata dalla legislazione italiana con modifica al D.Lgs 81/08, e tuttavia se ne deve tener conto già da oggi anche nel caso di lavori privati non soggetti al permesso di costruire |